Art. 7.
(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
      2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
      3. Se il presidente o il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo professionale, e, nel caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.

 

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